Art. 4.

      1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è altresì riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
      2. Le annualità pregresse dell'assegno di cui al comma 1 sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra il momento del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.
      3. Gli importi determinati ai sensi del presente articolo sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.